di Ernst-Wolfgang Böckenförde
L'ethos non può essere messo sullo stesso piano dell'etica; tra le due parole c'è senz'altro una parentela linguistica, eppure, quanto al loro significato, sono distinte. In che cosa sta tuttavia la differenza? Può essere semplicemente ridotta alla contrapposizione tra ciò che è normativamente dovuto - l'etica - e ciò che è fattualmente vissuto - l'ethos? Volgiamoci dunque alle principali forme significative attraverso le quali si manifesta l'ethos dei giuristi.
Ci sono in primo luogo la forma di agire e l'ethos dei giuristi romani. Come si formarono questi giuristi? Quali furono i loro compiti, le forme della loro attività e il loro modo d'agire? In che maniera hanno contribuito allo sviluppo del diritto romano e alla formazione di un ethos giuridico? Affidiamoci alla guida di Franz Wieacker e di Wolfgang Kunkel ricorrendo alle loro ricerche sulla storia del diritto e dei giuristi romani.
I giuristi romani ebbero i propri precursori nei pontefici il cui carattere è principalmente sacrale. I pontefici erano custodi della tradizione culturale e statale accumulatasi nel tempo, dell'archiviazione dei patti politici e delle leggi oltre che dell'applicazione del calendario delle feste. Essi erano perciò detentori di quel particolare sapere che abbraccia tutti i processi giuridicamente rilevanti fatti oggetto di registrazione scritta. In virtù dell'accesso privilegiato a questo sapere, quando non addirittura del monopolio dello stesso, ebbero in aggiunta anche il compito dell'applicazione pratica di questo patrimonio di conoscenze. Il loro ambito originario fu la guida esperta e la consulenza prestata a funzionari e a privati in tutte le questioni che concernevano il rapporto dell'urbs e dei suoi cittadini con le divinità, come, in particolare, le orazioni, la presentazione di doni sacrificali, i rituali di espiazione. Nelle incombenze di natura prevalentemente profana, alle quali non tardò a estendersi la loro attività e che con il passare del tempo si fecero preponderanti, furono loro compiti l'interpretazione delle leggi, la concreta redazione di formule processuali così importanti per gli ordinamenti giuridici arcaici e dei rituali negoziali i quali erano modellati sull'esempio delle formule sacrificali e di preghiera, ma anche la consulenza sugli atti da osservare per scongiurare le sciagure incombenti o l'ingiustizia e i pareri sui turbamenti e sulle incertezze nei rapporti giuridici.
I pontifices e i giuristi da loro dipendenti soltanto in singoli casi occuparono magistrature o furono judices. Essi andarono piuttosto a formare una particolare istituzione, non più privata ma pubblica, radicata nella società politica: una cerchia principalmente interna alla nobiltà che si dedicava in maniera continuativa e professionale allo specifico sapere sacrale e giuridico cui aveva accesso, e lo metteva a disposizione dei magistrati e del senato in forma di consigli privati (consilium) e di responsi (responsum).
Conformemente a questa funzione pubblica ci si aspettava dai giuristi imparzialità e gratuità. La loro attività era ritenuta un officium fondato su esperienza e autorità e al loro consiglio si ricorreva per l'autorità che ci si poteva attendere dal sapere professionale di cui erano depositari. Così gli interessati potevano suffragare la propria azione attraverso l'altrui auctoritas ed evitare i pericoli di un comportamento sbagliato che incombono in un diritto fortemente formalizzato e (ancora) condizionato dal rito. I giuristi compaiono perciò come juris consulti, come coloro che sono interrogati sul diritto, e di qui traggono il loro nome. Tre sono i loro principali compiti: agere, l'assistenza prestata alle parti del processo e del negozio nell'azione pubblica affinché le medesime ricorrano alle corrette formule di azioni e pretese; cavere, la consulenza nel corso della formazione e della conclusione di negozi giuridici; respondere, la dichiarazione peritale sulla decisione di un caso giuridico concreto. Quest'ultima attività continuò a svilupparsi ininterrottamente fino alla tarda epoca imperiale. In un continuo rapporto con la prassi si pervenne in questo modo a uno sviluppo armonioso e a una conformazione del diritto in definizioni, regole e figure argomentative con cui i giuristi davano prova della loro perizia. A partire dall'età imperiale si afferma anche la redazione di scritti giuridici che contribuiscono alle acquisizioni del dibattito tra professionisti oppure le riproducono diligentemente.
Qual è l'ethos che sta alla base di questa attività e che in essa prende forma?
Il diritto era nell'antica Roma, come anche in epoca successiva, soltanto uno tra i molti modelli di comportamento che si integravano a vicenda. A causa della sua autonomia e della sua natura formale esso si opponeva all'immediata applicazione o riproduzione di valutazioni stragiuridiche nell'ordinamento delle condotte di sua pertinenza. E tuttavia, se si ebbe un margine di comunicazione tra i due ambiti, lo si deve all'opera dei giuristi. Come illustrato da Franz Wieacker, questi, all'incirca dalla metà del II secolo prima dell'era cristiana, divennero, tramite l'elaborazione e l'applicazione del diritto, i portatori di crescenti aspirazioni etiche, da un canto con la loro influenza nella concezione delle formule scritte e, dall'altro, garantendo la propria consulenza ai magistrati e ai giudici. Concetti come exceptio doli, restitutio in integrum, dolo petit qui petit quod statim redditurus, audiatur et altera pars, le idee di bonus vir e di probo pater familias e anche il ricorso ai mores e al mos maiorum assunsero rilevanza giuridica ed ebbero accesso allo ius civile. A ciò si aggiunsero le valutazioni aequum, bonum et iustum, iustum quali rappresentazioni delle concezioni romane di giustizia e contemporaneamente immagini riflesse della filosofia greca della giustizia, del dikaion e dell'epeikeia. Ne risultò così una serie di pilastri etici a sostegno dello ius civile per lo più rigido e formale. Ciò non avvenne tuttavia come immediata traduzione e qualificazione giuridica di concezioni etiche, sebbene tramite la creazione e la configurazione di principi, concetti e figure argomentative che fanno propri alcuni contenuti etici nella prospettiva giuridica e in base ai problemi posti dal diritto. Questo processo si consolidò al termine della Repubblica con l'influsso della filosofia della Stoa e della sua dottrina del diritto naturale. Non da ultimo l'universalizzazione del diritto naturale della polissocietas humana rese possibili processi di recezione come quello che prese forma nello ius gentium, e ciò nella misura in cui il pensiero romano iniziò, nel corso dell'espansione dell'imperium romanum, a concepire un ordinamento giuridico universale dell'umanità.
L'opera secolare dei giuristi attorno al diritto e per il diritto trovò finalmente efficace espressione negli scritti e nelle massime di celebri giuristi. Esse sono raccolte nei DigestiCorpus iuris e permettono di riconoscere, sia sotto l'aspetto del metodo che sotto quello del contenuto, ciò che sta alla base della mentalità dei giuristi romani nonché l'ethos che si manifesta nel loro lavoro.
Ulpiano si chiede da dove tragga origine il nome "diritto". La sua risposta è che il diritto viene così chiamato in conformità alla giustizia e che è, come egli afferma richiamandosi a Celso, un'arte ossia l'ars boni et aequi. I giuristi, prosegue Ulpiano, sono al servizio della giustizia e insegnano il sapere di ciò che è buono e giusto, separando il diritto dal torto, dividendo ciò che è consentito da ciò che non lo è, e aspirando a condurre gli uomini al bene non mediante il timore della pena bensì con la promessa della ricompensa. Il contenuto essenziale del diritto e dei suoi comandi è riassunto nelle seguenti espressioni: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. La reciprocità connaturata al diritto è così espressa: chiunque deve osservare come diritto ciò che ha stabilito essere diritto nei confronti di un altro.
La legge non viene strumentalizzata come mezzo per la realizzazione di interessi ma è esaltata in quanto incarnazione del diritto in regole giuridiche generali. A completamento di tutto ciò vi sono le istruzioni per la formazione e l'interpretazione del diritto. I diritti, dice Ulpiano, non sono stabiliti per singole persone ma per la generalità, ed essi debbono essere istituiti, si afferma in Pomponio, in maniera conforme a ciò che accade nella regola e non secondo l'eccezione. Comandare, vietare, autorizzare e punire, queste espressioni fanno la loro apparizione indicando diverse modalità di efficacia delle leggi. Comprendere le leggi, sostiene Celso, non significa conoscerne le parole, bensì il senso e lo scopo; è scorretto, senza conoscere la legge nel suo complesso, giudicare o rilasciare un parere in base a una qualunque parte di essa. E, qualora il senso e lo scopo delle leggi siano applicabili a un nuovo caso, colui che ha la giurisdizione, deve procedere alla formazione di una regola analoga e solo allora pronunciare ciò che è diritto. Massime di questo tipo, nelle quali si manifesta la sostanza etica e metodologica dei Digesti, sono riscontrabili in gran numero. Queste massime mettono in evidenza l'ethos e i metodi dei giuristi romani. La loro influenza eccede di gran lunga la durata dell'impero romano; infatti, dalla riscoperta del Corpus iuris civilis nell'XI secolo, esse e l'ethos che vi si incarna svilupparono forza capace di plasmare nuovi ordinamenti ovunque si giunse a processi di recezione del diritto romano e l'elaborazione e l'uso di questo diritto divenne realtà. Simili processi si dispiegarono anche in lunghi periodi, soprattutto nel passaggio dal medioevo all'età moderna, e proseguono fin nell'ora presente.
Le forme dell'ethos dei giuristi qui illustrate sono, secondo la peculiarità del diritto di volta in volta considerato, senz'altro differenti. E tuttavia esse consentono senza dubbio di interrogarsi sulla essenza di questo ethos: su ciò che, nonostante le differenti forme di manifestazione, può essere riconosciuto come una sostanza comune. Questa essenza si risolve in uno specifico orientamento all'atto di elaborare e di mettere in pratica un determinato diritto: nella ricerca cioè di ciò che qui e ora è concretamente diritto. Questo orientamento ha per scopo ciò che esclude la parzialità, il suum cuique tribuere, lo audiatur et altera pars, la chiara comprensione dei problemi e delle circostanze di fatto che di volta in volta si presentano, e il senso per la forza pacificante di procedimenti ordinati. Proprio siffatti approdi contrassegnano lo spirito del giurista, costituiscono il contenuto etico della sua professione che si palesa nelle sue specifiche virtù. Così il giurista indica ai titolari del potere politico, del potere economico e anche di quello privato i confini che il diritto loro assegna, si comporta da "giurista scomodo" e reca disturbo nei settori dell'immediata realizzazione degli interessi. D'altronde è cosciente del fatto che il diritto, ch'egli crea, pratica ed esegue, non instaura, finché tale rimane la conditio humana, alcun ordine costitutivo della perfezione, e si accontenta, invece, di un ordinamento che garantisce la convivenza pacifica e relativamente ordinata degli uomini nella condizione in cui essi realmente sono. Ciò rimanda, per alcuni aspetti, all'usus politicus legis come lo intese Martin Luther il quale distingue il diritto dall'etica e li tiene in qualche misura separati. Questa disposizione e questo contegno non sono già dati dalla natura agli attori di volta in volta interessati, non sono, per così dire, sempre presenti. Debbono essere realizzati e acquisiti con l'abitudine, attraverso un'adeguata educazione e un'applicazione pratica sorretta da una volontà a ciò ordinata. Quando tutto questo non accade, si manifestano allora lacune nel comportamento del giurista e nel suo lavoro quotidiano che portano ultimamente allo snaturamento della professione. Esempi di ciò non sono soltanto riscontrabili durante gli anni del nazionalsocialismo e del fascismo, e non solamente il turbolento secolo XX ne fornisce molteplici prove.
Naturalmente ci sono anche molti esiti positivi. Il che rende opportuna, in conclusione, una riflessione filosofica sul diritto. Qual è, questa è la domanda, il terreno in cui affonda le radici l'ethos giuridico? Che cosa produce e plasma l'ethos giuridico - pur nelle differenti forme in cui esso si manifesta? Ci sono negli uomini una predisposizione e una facoltà che nutrono questo ethos, che rendono possibile il suo nascere e la sua formazione, che lo ravvivano e lo fanno sorgere a dispetto della brama di potere, del fanatismo e della violenza che vorrebbero negarlo e sopprimerlo?
Nelle differenti forme di emersione dell'ethos giuridico appena descritte si evidenzia continuamente uno sforzo di rendere effettive, in mutevoli circostanze e congiunture differenti, le funzioni fondamentali del diritto - le funzioni di garanzia della pace, della libertà e della distribuzione - e di approssimarsi in tal modo a ciò che è conforme a diritto e giustizia, di far sì che dikaion ed epeikeia prendano pur parzialmente forma.
La misura e le accentuazioni di queste realizzazioni possono essere differenti, e tuttavia è possibile stabilire con certezza l'orientamento dell'operare dei giuristi e un contegno corrispondente. Perché questo risultato?
Sono manifeste nell'uomo una predisposizione e una facoltà che, nel suo conoscere e agire, lo indirizzano, nella misura in cui egli ha a che fare con l'ambito dei rapporti umani, a interrogarsi incessantemente su che cosa sia giusto e adeguato. Questo domandarsi e questo aspirare alla giustizia si palesano con intensità già nei bambini, per esempio quando si tratta di regole del gioco e del rispetto di esse, della divisione e della ripartizione o anche della gerarchia tra fratelli. Molto si è riflettuto nel corso della storia dell'Occidente su questa predisposizione e su questa facoltà. La filosofia della Stoa discorreva del lògos che caratterizza specificamente l'uomo, e vide in esso la capacità della ragione di riconoscere il mondo circostante e l'ordine che lo inabita, la legge razionale della lex naturalis; e comprese ciò come partecipazione, come partecipatio al Lògos divino universale. L'apostolo Paolo fece riferimento - forse appoggiandosi alla Stoa non senza riformarne i significati - alla legge che è scritta nel cuore degli uomini e vincola ognuno. La filosofia cristiana ha apportato un ulteriore approfondimento e anche un'elevazione. La lex naturalisimpressio divini luminis". Questo tuttavia non nel senso che alcunché di definitivamente precostituito sia in qualche modo riconosciuto dalla ragione, bensì in quello di una partecipazione (partecipatio) attiva e produttiva della ragione naturale al piano divino dell'ordine cosmico conforme alla lex aeterna - partecipazione che prende la forma di una forza conoscitiva infusa nella ragione stessa la quale è applicata alla comprensione del bene naturale per l'uomo e costituisce il fondamento dei giudizi pratici per l'azione etico-morale. In una visione successiva, ormai secolarizzata, Immanuel Kant indica nella libertà la natura e nella ragione la virtù dell'uomo; tale visione gli consente di porre - e di trarne le conseguenze per il diritto e la morale - giudizi "a priori" al fine di comprendere la libertà e la moralità dell'uomo le quali sono serbate empiricamente nel fatto della coscienza quale luogo della consapevolezza morale.
Questo fondamento antropologico dal quale si sviluppa l'ethos giuridico opera nel lavoro del giurista come un punto di riferimento etico-morale e, insieme, come un elemento di sviluppo. Naturalmente entrambi questi aspetti debbono essere resi effettivi e sviluppati mediante la formazione e l'educazione, e quindi assimilati con l'abitudine. Di qui il costituirsi di una coscienza del diritto come supporto di un'attività giuridica responsabile. Il fondamento di cui si è detto è in definitiva generalmente riferito alla conoscenza e all'azione etico-morale e non già immediatamente e specificamente al diritto. Quanto al diritto si aggiungono all'aspetto materialmente etico-morale - sia come integrazioni che come limiti - parecchi elementi strutturali risultanti dalla specifica funzione ordinante del diritto; essi fondano la sua autonomia non in quanto ordine costituivo della perfezione bensì in quanto ordine che garantisce la convivenza tra gli uomini.
Questi elementi strutturali si sono sviluppati durante i secoli in un processo non privo di oscillazioni. Essi caratterizzano la tradizione e la cultura giuridica e hanno anche aggiunto al concetto di giustizia nuovi aspetti che si manifestano soprattutto nella iustitia legalis, nella giustizia inerente al bene comune. Tali elementi non sono esterni rispetto alla sostanza etico morale del diritto bensì vi sono inseriti. Spetta all'ethos dei giuristi conservare questi elementi strutturali e svilupparli nel tempo. Alla base di ciò sta una visione sostanziale che è necessario mettere in luce, e cioè che il diritto non può essere compreso soltanto come il lato esteriore dell'etica e della morale relativo all'ambito dei rapporti interpersonali, come invece appare evidente nella prospettiva di un concetto genuinamente etico di diritto quale fu sostenuto dalla tradizionale dottrina cattolica del diritto naturale, né come mero prodotto di politica, potere e funzionalità razionale. Il diritto inteso come diritto vigente di un ordine sociale con il quale il giurista ha a che fare è piuttosto secondo la propria essenza, per dirla con una formula del sociologo e scienziato della politica francese Julien Freund, una mediazione (dialettica) tra etica normativa presente e politica. È ciò che ho espressamente sostenuto all'inizio della mia carriera accademica e che oggi vorrei ribadire con maggior forza. Ma che cosa significa?
Non si tratta qui della mediazione tra l'etica come scienza dell'agire bene e la politica, bensì della mediazione tra un'etica normativa che pretende di essere obbligatoria, e la politica. E non di una qualsiasi etica normativa lasciata alla libera scelta, bensì dell'etica presente, come canone di una società e, in particolare, di una comunità politica. Di quale tipo di etica normativa si tratti, se sia unitaria oppure differenziata e plurale, può stabilirsi soltanto concretamente, con riguardo a una società o a una comunità politica determinata, dipende dalla coscienza e dalle convinzioni dei consociati e, non da ultimo, è mediata all'interno di una cultura individuata. Questa etica normativa può, nella sostanza, corrispondere a canoni giusnaturalistici, essere con essi coerente, ma non è necessario che sia così; può non raggiungerli, addirittura rinnegarli ed essere in tal senso deficitaria.
Che cosa rimane del ruolo e del significato del diritto naturale? Il suo significato non va in alcun modo perduto, e il diritto naturale conserva il ruolo che gli conviene. Ciò appare con evidenza se si riconosce che il diritto naturale non può, come invece un tempo si è sostenuto, essere inteso e assunto nel senso di un dualismo giuridico, come un diritto vigente e applicabile, quasi un secondo tipo di diritto positivo. Una simile comprensione è stata spesso occasione di fraintendimenti e di riprovazioni. Il diritto naturale non possiede infatti il carattere proprio del diritto positivo vigente, mentre rappresenta un'etica giuridica normativa ed esercita in quanto tale la propria funzione. Ed è perciò idoneo e destinato a operare sotto tre aspetti: in primo luogo nel senso del riconoscimento e della legittimazione del diritto positivo quando quest'ultimo corrisponda nella sostanza ai principi del diritto naturale e li traduca adeguatamente; in secondo luogo come criterio per le riforme e gli interventi migliorativi del diritto positivo dal momento e nella misura in cui sorgano e si manifestino in esso insufficienze rispetto al diritto naturale; in terzo luogo come istanza attraverso la quale il diritto positivo viene messo in discussione ed esaminato nella sua legittimità nel momento in cui quest'ultimo contraddica le pretese elementari del diritto naturale; ciò può spingersi fino al rifiuto della lealtà e persino alla resistenza nei confronti dello Stato.
Il modo in cui il contenuto del diritto positivo è plasmato dal diritto naturale; il modo in cui, per così dire, il diritto positivo abita nel diritto naturale, dipende dalla misura in cui il diritto naturale aderisce all'etica normativa presente in una comunità politica, divenendo questa stessa etica. Naturalmente ciò non si realizza da sé ma ha bisogno dell'attività e dell'opera di persuasione dei cultori e dei difensori del diritto naturale nel discorso pubblico come nel processo politico. Le possibilità sono tanto maggiori quanto più si riesce a tradurre i contenuti e le sollecitazioni del diritto naturale in linguaggio secolare e quindi sottoporli al criterio della generalizzabilità. Qualora questa mediazione nel diritto vigente abbia successo, spetta al giurista soggetto a questo diritto tenerne conto in maniera positiva e produttiva. Non per questo il giurista si fa "parte" e rappresentante di interessi particolari. Rimane invece fedele al proprio compito e al proprio ethos nel momento in cui riconosce quella specifica funzione di mediazione (dialettica) tra politica ed etica normativa del presente che è propria del diritto. Così facendo il giurista difende il diritto stesso e, attraverso questa mediazione, lo attua nel suo lavoro quotidiano.
(©L'Osservatore Romano - 4 novembre 2009)
di Giuseppe Fiorentino e Francesco M. Valiante
Tra tutti i simboli quotidianamente percepiti dai giovani, la sentenza emessa idalla Corte di Strasburgo - che proibisce l'esposizione del crocifisso dalle aule scolastiche italiane perché sarebbe contraria al diritto dei genitori di educare i figli in linea con le loro convinzioni e al diritto dei bambini alla libertà di religione - ha colpito quello che più rappresenta una grande tradizione, non solo religiosa, del Continente europeo. "Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l'immagine della rivoluzione cristiana che ha sparso per il mondo l'idea dell'eguaglianza tra gli uomini fino allora assente". A scrivere queste parole, il 22 marzo 1988, era Natalia Ginzburg sulle pagine de "l'Unità", il quotidiano fondato da Antonio Gramsci, allora organo del Partito comunista italiano.
Le parole della scrittrice, a oltre vent'anni di distanza, esprimono un sentimento ancora ampiamente condiviso in Italia. Ne sono dimostrazione le tante reazioni seguite al pronunciamento della Corte europea. Mentre il Governo italiano ha annunciato di aver presentato ricorso contro la sentenza, il mondo politico ha evidenziato quasi unanimemente la mancanza di buon senso insita nel provvedimento, ribadendo come la laicità delle istituzioni sia un valore ben diverso dalla negazione del ruolo del cristianesimo. "Stupore e rammarico" sono stati espressi in particolare dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, il gesuita Federico Lombardi, in una severa dichiarazione trasmessa dalla Radio Vaticana e dal Tg1. "È grave - ha affermato - voler emarginare dal mondo educativo un segno fondamentale dell'importanza dei valori religiosi nella storia e nella cultura italiana". E ha continuato: "Stupisce poi che una Corte europea intervenga pesantemente in una materia molto profondamente legata all'identità storica, culturale e spirituale del popolo italiano. Non è per questa via che si viene attratti ad amare e condividere di più l'idea europea, che come cattolici italiani abbiamo fortemente sostenuto fin dalle sue origini". Di "visione parziale e ideologica" ha parlato la Conferenza episcopale italiana, sottolineando che nella decisione della Corte "risulta ignorato o trascurato il molteplice significato del crocifisso, che non è solo simbolo religioso ma anche segno culturale".
Va ricordato che in Italia il Consiglio di Stato nel 2006 aveva già ritenuto legittime le norme che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle scuole, affermando che questo non assume valore discriminatorio per i non credenti perché rappresenta "valori civilmente rilevanti e, segnatamente, quei valori che soggiacciono e ispirano il nostro ordine costituzionale".
In effetti la sentenza della Corte di Strasburgo, con l'intento di voler tutelare i diritti dell'uomo, finisce per mettere in discussione le radici sulle quali quegli stessi diritti si fondano, disconoscendo l'importanza del ruolo della religione - e in particolare del cristianesimo - nella costruzione dell'identità europea e nell'affermazione della centralità dell'uomo nella società. Sotto altro profilo, la decisione dei giudici di Strasburgo sembra ispirata a un'idea di laicità dello Stato che porta a emarginare il contributo della religione alla vita pubblica. Si potrebbe così prefigurare un futuro non tanto lontano fatto di ambienti pubblici privi di qualunque riferimento religioso e culturale nel timore di offendere l'altrui sensibilità. In realtà, non è nella negazione, bensì nell'accoglienza e nel rispetto delle diverse identità che si difende l'idea di laicità dello Stato e si favorisce l'integrazione tra le varie culture. "Il crocifisso rappresenta tutti" - spiegava Natalia Ginzburg - perché "prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono uguali e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei e neri e bianchi".
"Per musulmani, ebrei e cristiani, per israeliani e palestinesi, e per i popoli di tutto il mondo, Gerusalemme rappresenta un luogo di fede e di nostalgia, un simbolo di aspirazioni nazionali e un luogo sacro che come tale dev'essere aperto a tutti". Questo il messaggio sottolineato con forza dal segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, nell'intervento al Forum internazionale su Gerusalemme svoltosi in questi giorni a Rabat, in Marocco, al quale hanno preso parte, tra gli altri, esponenti della Lega Araba, dell'Organizzazione della conferenza islamica e delegazioni di vari Paesi.
Il capo del Palazzo di Vetro ha ribadito che "la comunità internazionale non riconosce l'annessione israeliana di Gerusalemme est, che continua a far parte del Territorio palestinese occupato, secondo quanto stabilito dalla Quarta Convenzione di Ginevra".
La questione dello status di Gerusalemme rappresenta ancor oggi un nodo centrale nelle trattative in vista della pace in tutto il Vicino Oriente. I palestinesi chiedono che Gerusalemme est diventi capitale del loro futuro Stato autonomo, ma il Governo di Benjamin Netanyahu si oppone a qualsiasi ipotesi di accordo, anche nel caso di un'eventuale amministrazione congiunta. A tal proposito, il segretario generale delle Nazioni Unite ha auspicato che la città "diventi la capitale di due Stati che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza e che si raggiungano degli accordi sui luoghi sacri".
Ma i problemi sul campo ci sono, e sono tanti. Le demolizioni di abitazioni nella parte orientale e le continue tensioni sulla Spianata delle Moschee "ostacolano gli sforzi di chi lavora per la pace e violano il diritto internazionale", ha detto Ban Ki-moon, ricordando "i ripetuti appelli del Quartetto e della comunità internazionale perché Israele fermi gli insediamenti, cessi le provocazioni e le azioni unilaterali e riapra le istituzioni palestinesi a Gerusalemme". Tuttavia, non ci sono solo le demolizioni o le costruzioni abusive. Gerusalemme è ancor oggi una città profondamente divisa da posti di blocco, barriere, forti limitazioni. L'accesso al settore orientale "continua a essere fortemente limitato contraddicendo il parere consultivo espresso dalla Corte internazionale di Giustizia". Le affermazioni di Ban Ki-moon arrivano in una fase molto delicata del dialogo regionale. Dopo l'incontro a settembre tra Obama, Netanyahu e Abu Mazen, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, il dialogo tra israeliani e palestinesi stenta a ripartire.
Al centro delle attuali trattative tra Israele e Stati Uniti c'è soprattutto la questione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Questo, secondo fonti di stampa, è stato l'argomento del recente colloquio tra l'inviato speciale del presidente Obama nella regione, George Mitchell, e Netanyahu. L'incontro precede di pochi giorni la nuova visita nella regione del segretario di Stato americano, Hillary Clinton. Washington chiede un blocco totale delle costruzioni in Cisgiordania e a Gerusalemme est. Finora il Governo israeliano si è detto disponibile soltanto al congelamento della costruzione di nuovi insediamenti, insistendo sulla necessità di proteggere la "crescita naturale" di quelli già esistenti ed escludendo qualsiasi limitazione per Gerusalemme. Secondo Dorit Beinisch, presidente della Corte suprema israeliana, il Governo Netanyahu "chiude gli occhi di fronte alla costruzione illegale di insediamenti". Beinisch ha così accolto la petizione presentata dalle organizzazioni umanitarie "Yesh Din" e "Btselem", che hanno denunciato più volte la mancata rimozione di alcune abitazioni abusive (una decina) costruite nell'area dell'insediamento di Ofra.
di Andrea Possieri
Tra i tantissimi manifesti della campagna elettorale del 1948 ne andrebbe ricordato almeno uno, probabilmente non fra i più conosciuti, che mostra un segaligno, quanto funereo, Alcide De Gasperi nel momento in cui viene colto di soprassalto da un fiero Giuseppe Garibaldi il quale, prendendo vita dal manifesto elettorale del Fronte popolare, redarguisce il presidente del Consiglio in carica dicendo: "Bada De Gasperi che nessun austriaco me l'ha mai fatta!". L'infanzia asburgica, la formazione all'Università di Vienna, l'incarico di deputato al Parlamento federale e alla Dieta di Innsbruck vennero sempre addebitati ad Alcide De Gasperi su un conto speciale che faceva dell'accusa di "austriacantismo" la voce più costosa. Infatti, se nel primo dopoguerra le polemiche sul passato asburgico furono opera di nazionalisti e fascisti, all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale fu il turno del Fronte popolare che rovesciò addosso a De Gasperi, strumentalmente e per bocca del nizzardo, simbolo delle virtù patriottico-popolaresche del Risorgimento, l'accusa di scarso patriottismo o di lealismo verso il nemico storico dell'Italia risorgimentale.
Nulla di più lontano dalla realtà, ovviamente. Una precisa ricostruzione di quegli anni, scrive, infatti, Paolo Pombeni "sfata molte leggende" e restituisce "l'importanza cruciale che ebbero nel costruire una personalità singolarmente capace di un approccio realista alla politica, ma non banalmente supino all'esistente". Oggi, questo complesso itinerario politico e umano dello statista trentino ci viene restituito nelle belle pagine dei tre volumi che compongono la biografia realizzata dalla Fondazione De Gasperi (Alcide De Gasperi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, volume i pagine 739, volume ii pagine 423, volume iii pagine 722, euro 88) e scritta da Alfredo Canavero, Paolo Pombeni, Giorgio Vecchio, Francesco Malgeri, Pier Luigi Ballini e dal cardinale Giovanni Battista Re.
Negli ultimi anni, dopo decenni di oblio, sono stati pubblicati molti saggi che hanno ripercorso l'itinerario politico di De Gasperi e, forse, scrive la figlia Maria Romana, ciò che può ancora "essere tema di studi è proprio la ricerca della spinta interiore e di conseguenza del modo di essere di un uomo che è passato come una luce nella vita del nostro Paese". Anche perché la spiritualità e la politica non furono due dimensioni disgiunte della sua esistenza ma due aspetti della vita, "due angoli visuali diversi e complementari", che convissero nell'animo dello statista trentino e ne caratterizzarono profondamente la personalità. De Gasperi, scrive il cardinale Giovanni Battista Re, "fu un uomo saldo nella propria fede e uno statista coerente nella vita politica, che seppe affrontare gli impegni con senso di responsabilità, con onestà e umanità".
Questo rapporto tra spiritualità e politica fu così intenso che, come scrisse nelle sue memorie Giuseppe Dalla Torre, direttore de "L'Osservatore Romano" dal 1920 al 1960, "egli andava persuadendosi di una sua doppia solitudine, quella di lui, cattolico, che si elevava verso quel Dio al quale chiedeva tranquillità e abbandono, fra le tempeste della vita, e quella di lui politico ispirato a codesto sommo bene nel perseguire, ricercare, conquistare, fin che era possibile la giustizia e la carità tra gli uomini, per il bene della terra che lo aveva veduto nascere".
Eppure il nome classicheggiante e pagano, Alcide, che rimanda inequivocabilmente alla forza e alla robustezza, potrebbe perfino impedire di scorgere che, dietro questo appellativo così altisonante, si cela uno dei più importanti statisti italiani, espressione diretta di quel mondo cattolico, che della forza e dello sproloquio, invece, non ha mai fatto una virtù. Alcide De Gasperi, infatti, è stato un uomo politico che ha fatto del consenso popolare e della sobrietà le due parti di una stessa medaglia senza che l'una configgesse con l'altra, riuscendo a incarnare, molto più di quello che si è creduto per decenni, la volontà di rinascita di un popolo, dopo l'ecatombe della guerra, e la speranza diffusa verso un orizzonte di libertà.
"Noi non abbiamo paura della rivoluzione" affermò De Gasperi durante un'accesa riunione del Comitato di liberazione nazionale il 18 marzo del 1944. "Ma ve lo dico francamente", continuò il politico di Pieve Tesino, "è una parola che ci infastidisce dopo aver sentito per tanti anni parlare di "rivoluzione" fascista e dopo aver sentito giustificare tutti i misfatti del fascismo in nome della "rivoluzione". Non temiamo la rivoluzione ma quel che vogliamo non è la rivoluzione, è la libertà". E qualche mese più tardi, nell'ottobre del 1944, in una delle prime lettere inviate a don Luigi Sturzo dopo la liberazione di Roma, appuntò laconico: "Mi preoccupo del piano totalitario comunista, trepido per la libertà: le mie forze dovrebbero essere tutte per il partito, disgraziatamente sono ingaggiato nel governo".
Quella di De Gasperi è, dunque, una libertà senza scorciatoie autoritarie e pastoie ideologiche che possano comprometterne il senso o deviarne il significato. Una libertà che, nel secondo dopoguerra, è minacciata dal miraggio palingenetico della rivoluzione socialista e dallo "spettro" di una "dittatura social-comunista". De Gasperi usa proprio la dizione "social-comunista" nella lettera rivolta a don Sturzo il 12 novembre 1944. "Uso questa fusione di parole - scrive lo statista trentino - perché, nonostante le speranze di alcuni nostri amici e il reale sentimento socialdemocratico di molti intellettuali socialisti, a mio parere è per lungo tempo escluso che i socialisti possano svincolarsi dalla soggezione comunista. I comunisti hanno il mito e la forza della Russia, dispongono di un funzionarismo propagandistico addestrato e ben pagato, di mezzi imponenti, di capi abili; ma soprattutto dominano i partigiani del nord, che sono da 100 a 120.000".
La lettera inviata al prete di Caltagirone ci restituisce, oggi, sia la grande capacità di analisi del politico - che si era subito reso conto della subalternità politico-culturale dei socialisti ai comunisti, della forza simbolico-evocativa del mito dell'Urss e della presenza di migliaia di partigiani-militanti armati - che l'arroventato clima post-bellico caratterizzato da speranze diffuse ma anche da timori, rivalse, odi e molte, troppe, armi e munizioni. Quelle stesse munizioni che gli furono indirizzate addosso la mattina del 2 ottobre del 1945, quando, recandosi verso Montecitorio, all'altezza di Ponte Sant'Angelo, la sua vettura venne raggiunta da un colpo di pistola che infranse un cristallo dell'auto. Nessuno venne ferito e fu lo stesso De Gasperi a minimizzare l'accaduto. Stupisce, però, che ancora oggi, a distanza di tanti anni, quest'attentato sia sostanzialmente rimasto in penombra, di scarso interesse per gli storici, spesso non citato nelle biografie e poco ricordato anche nella memorialistica.
Un evento che, invece, ha avuto una posizione di rilievo nel dibattito storiografico è stato il viaggio negli Stati Uniti compiuto, nel gennaio del 1947, da Alcide De Gasperi. "Uno dei giudizi più incisivi sul significato del viaggio", scrive Francesco Malgeri, venne da Luigi Sturzo il quale elaborò un ritratto di grande intensità del leader democristiano sottolineandone sia "i consensi delle autorità statunitensi" che il calore degli italo-americani. "C'è stata una nota personale - scrive il prete di Caltagirone - che stampa e radio hanno marcato: la figura di De Gasperi. Persona diritta, integra, senza posa, condotta rettilinea, bontà, austera complessità umana; egli, in momenti di smarrimento e di ansia, ha rappresentato la nuova Italia con le sue speranze. Quale l'avvenire dell'Italia? Hanno domandato politici ed economisti. De Gasperi non è profeta; le sue risposte sono state caute e misurate, ma la sua persona diceva più che le sue parole, perché assicurava quegli uomini di affari che l'Italia ha un leader e uno statista di senno e di equilibrio tali da poter superare crisi difficili ed evitare avventure pericolose".
D'altronde, con la successiva adesione al Patto atlantico nel 1949, De Gasperi avrebbe fornito una soluzione al problema della sicurezza della penisola e avrebbe posto le premesse per il superamento di alcune clausole del trattato di pace del 1947. L'Italia, in questo modo, passava dalla condizione di Stato sconfitto a quella di membro alla pari della comunità occidentale, e veniva liberata da una delle pesanti eredità che il fascismo le aveva lasciato, ovvero "la rottura traumatica dei rapporti con i Paesi della sua naturale area civile e culturale". Pertanto, la scelta atlantica, come ha scritto Ballini, divenne "un fattore di identità nazionale", che influenzò profondamente la dialettica dell'intero sistema politico italiano.
Un sistema politico caratterizzato sia dalla "fisionomia laica del partito" dei cattolici, fortemente voluta da De Gasperi, che da quell'"elogio della pazienza" che rappresentò, per lo statista trentino, l'unica "virtù necessaria della democrazia" e che ne ispirò il riformismo. Un'azione riformatrice dalla quale è possibile enucleare almeno tre indicatori di rilievo. In primo luogo, il cosiddetto Piano Ina-Casa che, realizzando qualcosa come 355.000 alloggi, non solo ridusse il deficit endemico di abitazioni di cui soffriva il Paese, ma si rivelò anche un importante "motore di sviluppo" in molti settori economici e offrì una stabile occupazione a decine di migliaia di lavoratori. Quindi, la tanto vituperata riforma agraria che, sebbene con un esito limitato rispetto ai propositi iniziali, ebbe almeno il merito di ridurre notevolmente il potere dei grandi proprietari redditieri e di incentivare, soprattutto in certe zone del mezzogiorno, una serie di cospicui investimenti che permisero all'Italia di essere "l'unico caso tra i maggiori Paesi industrializzati" in cui l'indice degli investimenti in agricoltura "crebbe, per tutti gli anni Cinquanta, più di quello nell'industria". Infine la riforma tributaria, il cui gettito dalle imposte passò dai circa 65 miliardi mensili del 1948 agli oltre 135 del 1953, arrivando a coprire, alla fine della legislatura, oltre l'80 per cento della spesa pubblica.
Senza sconfinare in una pedissequa agiografia celebrativa, da questo affresco appena tratteggiato, si può affermare che Alcide De Gasperi, per le scelte compiute, i risultati ottenuti e la carica politico-morale che riuscì a incarnare, sia stato uno dei più importanti statisti dell'Italia moderna. Eppure, nonostante ciò, non si può non rilevare lo scarto che esiste tra la statura politica e la memoria pubblica, tra il grande lascito simbolico-morale dell'uomo e l'assenza di una cultura politica diffusa in qualche modo riconducibile direttamente al politico di Pieve Tesino. Forse, dopo essere stato confinato, per decenni, negli scaffali più reconditi della memoria è venuto il momento, non solo di un riconoscimento storiografico, che si è già verificato, ma anche di una riscoperta istituzionale che annoveri Alcide De Gasperi tra i padri nobili della Patria e dell'Europa moderna.